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Compila senza impegno il form sottostante, saremo in grado di inviarvi una prima offerta di intervento per l’adeguamento al nuovo “Regolamento Privacy”. Nel caso le informazioni inserite non fossero esaustive sarà nostra cura contattarvi per maggiori dettagli. Rispondiamo sempre entro 2 giorni lavorativi.
Il regolamento non definisce cosa rappresenti un trattamento “su larga scala”. Il Gruppo di lavoro raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori qui elencati al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:
· il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
· il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
· la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento;
· la portata geografica dell’attività di trattamento.
Alcuni esempi di trattamento su larga scala sono i seguenti:
· trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell’ambito delle ordinarie attività;
· trattamento di dati relativi agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino (per esempio, il loro tracciamento attraverso titoli di viaggio);
· trattamento di dati di geolocalizzazione raccolti in tempo reale per finalità statistiche da un responsabile specializzato nella prestazione di servizi di questo tipo rispetto ai clienti di una catena internazionale di fast food;
· trattamento di dati relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie attività;
· trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale;
· trattamento di dati (metadati, contenuti, ubicazione) da parte di fornitori di servizi telefonici o telematici.
Alcuni esempi di trattamento non su larga scala sono i seguenti:
· trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista sanitario;
· trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati svolto da un singolo avvocato.
Il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati non trova definizione all’interno del RGPD; tuttavia, esso comprende senza dubbio tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale. Non si tratta, però, di un concetto riferito esclusivamente all’ambiente online.
Alcune esemplificazioni di attività che possono configurare un monitoraggio regolare e sistematico di interessati: curare il funzionamento di una rete di telecomunicazioni; la prestazione di servizi di telecomunicazioni; il reindirizzamento di messaggi di posta elettronica; attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti; profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, a fini di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi assicurativi, prevenzione delle frodi, accertamento di forme di riciclaggio); tracciamento dell’ubicazione, per esempio da parte di app su dispositivi mobili; programmi di fidelizzazione; pubblicità comportamentale; monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla forma fisica e alla salute attraverso dispositivi indossabili; utilizzo di telecamere a circuito chiuso; dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti, dispositivi per la domotica, ecc.
L’aggettivo “regolare” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del Gruppo di lavoro:
· che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo definito;
· ricorrente o ripetuto a intervalli costanti;
· che avviene in modo costante o a intervalli periodici.
L’aggettivo “sistematico” ha almeno uno dei seguenti significati a giudizio del Gruppo di lavoro:
· che avviene per sistema;
· predeterminato, organizzato o metodico;
· che ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati;
· svolto nell’ambito di una strategia.
Con “attività principali” si possono intendere le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, comprese tutte quelle attività per le quali il trattamento dei dati è inscindibilmente connesso all’attività del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Per esempio, il trattamento di dati relativi alla salute (come le cartelle sanitarie dei pazienti) è da ritenersi una delle attività principali di qualsiasi ospedale; ne deriva che tutti gli ospedali dovranno designare un RPD.
D’altra parte, tutti gli organismi (pubblici e privati) svolgono determinate attività quali il pagamento delle retribuzioni al personale ovvero dispongono di strutture standard di supporto informatico. Si tratta di esempi di funzioni di supporto necessarie ai fini dell’attività principale o dell’oggetto principale del singolo organismo, ma pur essendo necessarie o perfino essenziali sono considerate solitamente di natura accessoria e non vengono annoverate fra le attività principali.
a) una valutazione sistematica e ampia degli aspetti personali riguardanti le persone fisiche basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e su cui si fondano le decisioni che producono effetti giuridici sulla persona fisica o che in modo analogo influenzano in modo significativo la persona fisica;
b) elaborazione su larga scala di particolari categorie di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a reati penali e reati di cui all’articolo 10; oppure
c) un monitoraggio sistematico di un’area accessibile al pubblico su vasta scala.
Come indicano le parole “in particolare” nella frase introduttiva dell’articolo 35, paragrafo 3 del Regolamento, questa lista non è intesa come esaustiva. Ci possono essere operazioni di trattamento “ad alto rischio” che non sono elencate in questa lista ma presentano tuttavia rischi altrettanto elevati. Queste operazioni di trattamento dovrebbero anch’esse essere soggette alle DPIA.
Per questo motivo, normalmente il titolare dovrà effettuare la DPIA se un trattamento soddisfa almeno due dei criteri sotto riportati.
Tuttavia, in alcuni casi, il titolare di dati può ritenere che un trattamento che soddisfi anche uno solo di questi criteri richiede la DPIA.